Quali conseguenze al dipendente che ci prova con le colleghe? Licenziamento per giusta causa?
Con ordinanza n. 31790/2023, La Suprema Corte ha confermato il licenziamento del dipendente che turba e provoca disagio alle colleghe con inopportuni e indesiderati approcci e inviti, denotando "mancanza di rispetto (..) nei confronti delle lavoratrici vittime delle sue attenzioni ripetute e sgradite, nonché da un profondo disinteresse per il turbamento e disagio provocato a queste ultime dai continui e inopportuni approcci". In tale contesto la Corte di Cassazione ha ritenuto il licenziamento del dipendente proporzionato ai fatti contestati, accertando, le inappropriate condotte generatrici di turbamento e paura ai danni delle due colleghe. Per giungere a tale risultato, lazienda aveva dapprima mosso una diffida nei confronti del lavoratore, ritenendo gravissimi gli atteggiamenti dallo stesso posti in essere, peraltro, in violazione anche delle disposizioni aziendali, e, nel tentativo di riportare sicurezza e tranquillità alle lavoratrici, aveva poi provveduto ad intimare al dipendente la cessazione di quegli stessi atteggiamenti; daltro canto, il lavoratore respingeva tutti gli addebiti e persisteva nella sua condotta intenzionalmente, disattendendo la diffida ricevuta"; tale atteggiamento, anche alla luce della contestata recidiva, aveva irrimediabilmente minato il rapporto fiduciario tra il dipendente ed il datore di lavoro e aveva condotto al licenziamento del lavoratore. A nulla sono valse le impugnazioni depositate dal dipendente avverso la Sentenza di primo grado e avverso quella di secondo grado. La predisposizione degli obiettivi e degli step da seguire è fondamentale nella scelta strategica degli strumenti e delle azioni da promuovere.